Quali gli incarichi e ministeri parrocchiali ?
L’ Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” (per brevità “l’Istruzione”) è stata promulgata lo scorso 29 giugno. (Leggi).
- Introduzione (Leggi)
- I. capitolo: “La conversione pastorale“ (leggi)
- II. La parrocchia nel contesto contemporaneo (leggi)
- III. Il valore della parrocchia oggi (leggi)
- IV. La missione, criterio guida per il rinnovamento – prima parte (leggi) – seconda parte (leggi)
- V. “Comunità di comunità”: la parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri (leggi)
- VI. Dalla conversione delle persone a quella delle strutture (leggi)
- VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi (leggi)
- VII.a. Come procedere all’erezione di un raggruppamento di parrocchie (leggi)
- VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi(b,c,d,e) (leggi)
- VIII. Forme ordinarie e straordinarie di affidamento della cura pastorale della comunità parrocchiale (leggi)
Di seguito il testo integrale del nono capitolo.
IX. Incarichi e ministeri parrocchiali
94. Oltre alla collaborazione occasionale, che ogni persona di buona volontà – anche i non battezzati – può offrire alle attività quotidiane della parrocchia, esistono alcuni incarichi stabili, in base ai quali i fedeli accolgono la responsabilità per un certo tempo di un servizio all’interno della comunità parrocchiale. Si può pensare, ad esempio, ai catechisti, ai ministranti, agli educatori che operano in gruppi e associazioni, agli operatori della carità e a quelli che si dedicano ai diversi tipi di consultorio o centro di ascolto, a coloro che visitano i malati.
95. In ogni caso, nel designare gli incarichi affidati ai diaconi, ai consacrati e ai fedeli laici che ricevono una partecipazione all’esercizio della cura pastorale, occorre usare una terminologia che corrisponda in modo corretto alle funzioni che essi possono esercitare conformemente al loro stato, così da mantenere chiara la differenza essenziale che intercorre tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, e in modo che sia evidente l’identità dell’impegno ricevuto da ciascuno.
96. In tale senso, innanzitutto, è responsabilità del Vescovo diocesano e, per quanto gli compete, del parroco, che gli incarichi dei diaconi, dei consacrati e dei laici, che hanno ruoli di responsabilità in parrocchia, non siano designati con le espressioni di “parroco”, “co-parroco”, “pastore”, “cappellano”, “moderatore”, “coordinatore”, “responsabile parrocchiale” o con altre denominazioni simili[141], riservate dal diritto ai sacerdoti[142], in quanto hanno diretta attinenza con il profilo ministeriale dei presbiteri.
Nei confronti dei suddetti fedeli e dei diaconi, risultano parimenti illegittime e non conformi alla loro identità vocazionale, espressioni come «affidare la cura pastorale di una parrocchia», «presiedere la comunità parrocchiale», e altre similari, che si riferiscono alla peculiarità del ministero sacerdotale, che compete al parroco.
Più appropriata sembra essere, ad esempio, la denominazione di “diacono cooperatore” e, per i consacrati e i laici, di “coordinatore di.. (un settore della pastorale)”, di “cooperatore pastorale”, di “assistente pastorale” e di “incaricato di.. (un settore della pastorale)”.
97. I fedeli laici a norma del diritto possono essere istituiti lettori e accoliti in forma stabile, tramite apposito rito, secondo il can. 230, § 1. Il fedele non ordinato può assumere la denominazione di “ministro straordinario” solo se, effettivamente, è stato chiamato dall’Autorità competente[143] a compiere le funzioni di supplenza di cui ai cann. 230, § 3 e 943. La deputazione temporanea nelle azioni liturgiche, di cui al can. 230, § 2, anche se si protrae nel tempo, non conferisce alcuna denominazione speciale al fedele non ordinato[144].
Tali fedeli laici devono essere in piena comunione con la Chiesa Cattolica[145], aver ricevuto una formazione adeguata alla funzione che sono chiamati a svolgere, nonché tenere una condotta personale e pastorale esemplare, che li renda autorevoli nello svolgere il servizio.
98. Oltre a quanto compete ai Lettori e agli Accoliti stabilmente istituiti[146], il Vescovo, a suo prudente giudizio, potrà affidare ufficialmente alcuni incarichi[147] ai diaconi, alle persone consacrate e ai fedeli laici, sotto la guida e la responsabilità del parroco, come, ad esempio:
1°. La celebrazione di una liturgia della Parola nelle domeniche e nelle feste di precetto, quando «per mancanza del ministro sacro o per altra grave causa diventa impossibile la partecipazione alla celebrazione eucaristica»[148]. Si tratta di una eventualità eccezionale, a cui fare ricorso solo in circostanze di vera impossibilità e sempre avendo cura di affidare tali liturgie ai diaconi, qualora siano presenti;
2°. L’amministrazione del battesimo, tenendo presente che «ministro ordinario del battesimo è il Vescovo, il presbitero e il diacono»[149] e che quanto previsto dal can. 861, § 2 costituisce un’eccezione, da valutarsi a discrezione dell’Ordinario del luogo;
3°. La celebrazione del rito delle esequie, nel rispetto di quanto previsto dal n. 19 dei Praenotanda dell’Ordo exsequiarum.
99. I fedeli laici possono predicare in una chiesa o in un oratorio, se le circostanze, la necessità o un caso particolare lo richiedano, «secondo le disposizioni della Conferenza Episcopale»[150] e «in conformità al diritto o alle norme liturgiche e nell’osservanza delle clausole in essi contenute»[151]. Essi non potranno invece in alcun caso tenere l’omelia durante la celebrazione dell’Eucaristia[152].
100. Inoltre, «dove mancano sacerdoti e diaconi, il Vescovo diocesano, previo il voto favorevole della Conferenza Episcopale e ottenuta la licenza dalla Santa Sede, può delegare dei laici perché assistano ai matrimoni»[153].