Parrocchie e ripartizioni territoriali

L’ Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” (per brevità “l’Istruzione”) è stata promulgata lo scorso 29 giugno. (Leggi). 

  • Introduzione (Leggi)
  • I. capitolo: “La conversione pastorale“ (leggi)
  • II. La parrocchia nel contesto contemporaneo (leggi)
  • III. Il valore della parrocchia oggi (leggi)
  • IV. La missione, criterio guida per il rinnovamento – prima parte (leggi) – seconda parte (leggi)
  • V. “Comunità di comunità”: la parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri (leggi)
  • VI. Dalla conversione delle persone a quella delle strutture (leggi)
  • VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi (leggi)
  • VII.a. Come procedere all’erezione di un raggruppamento di parrocchie (leggi)

Di seguito il testo integrale dei restanti paragrafi del settimo capitolo.

VII.b. Vicariato foraneo

52. Innanzitutto, occorre ricordare che, «per favorire la cura pastorale mediante un’azione comune, il Vescovo diocesano può riunire più parrocchie vicine in peculiari raggruppamenti, quali sono i vicariati foranei»[63]; essi assumono nei vari luoghi denominazioni quali quelle di “decanati” o “arcipreture”, o anche di “zone pastorali” o “prefetture”[64].

53. Il vicario foraneo non deve necessariamente essere un parroco di una parrocchia determinata[65] e, perché si realizzi la finalità per cui il vicariato è eretto, tra le sue responsabilità, primaria è quella di «promuovere e coordinare l’attività pastorale comune nell’ambito del Vicariato»[66], in modo che non rimanga un’istituzione puramente formale. Inoltre, il vicario foraneo «è tenuto all’obbligo di visitare le parrocchie del suo distretto secondo quanto avrà determinato il Vescovo diocesano»[67]. Perché possa adempiere meglio la sua funzione e per favorire ancora di più l’attività comune tra le parrocchie, il Vescovo diocesano potrà conferire al vicario foraneo altre facoltà ritenute opportune in base al contesto concreto.

VII.c. Unità pastorale

54. Ispirandosi a finalità analoghe, quando le circostanze lo richiedono, in ragione dell’estensione territoriale del vicariato foraneo o del gran numero di fedeli, e sia perciò necessario favorire meglio la collaborazione organica tra parrocchie limitrofe, udito il Consiglio presbiterale[68], il Vescovo può anche decretare il raggruppamento stabile e istituzionale di varie parrocchie all’interno del vicariato foraneo[69], tenendo conto di alcuni criteri concreti.

55. Innanzitutto, è opportuno che i raggruppamenti (denominati “unità pastorali”[70]) siano delimitati in modo quanto più possibile omogeneo, anche dal punto di vista sociologico, perché possa essere realizzata una vera pastorale d’insieme o integrata[71], in prospettiva missionaria.

56. Inoltre, ogni parrocchia di tale raggruppamento deve essere affidata a un parroco o anche a un gruppo di sacerdoti in solidum, che si prenda cura di tutte le comunità parrocchiali[72]. In alternativa, ove stimato conveniente dal Vescovo, il raggruppamento potrà anche essere composto da più parrocchie, affidate allo stesso parroco[73].

57. In ogni caso, anche in considerazione dell’attenzione dovuta ai sacerdoti, che hanno svolto spesso il ministero con merito e con il riconoscimento delle comunità, nonché per il bene dei fedeli stessi, legati da vincoli di affetto e gratitudine ai loro pastori, si richiede che, al momento di costituire un determinato raggruppamento, il Vescovo diocesano non stabilisca con lo stesso decreto che, in più parrocchie unite e affidate a un solo parroco[74], altri eventuali parroci presenti, ancora in carica[75], vengano trasferiti automaticamente all’ufficio di vicari parrocchiali, o rimossi di fatto dal loro incarico.

58. In questi casi, a meno che non si tratti di un affidamento in solidum, compete al Vescovo diocesano, caso per caso, stabilire le funzioni del sacerdote moderatore di tali raggruppamenti di parrocchie, unitamente ai suoi rapporti con il vicario della forania[76], all’interno della quale è costituita l’unità pastorale.

59. Una volta creato secondo il diritto il raggruppamento di parrocchie – vicariato foraneo o “unità pastorale” – il Vescovo determinerà, secondo l’opportunità, se in esso le parrocchie debbano essere ciascuna dotata del Consiglio Pastorale Parrocchiale[77], oppure se sia meglio che tale compito sia affidato a un Consiglio pastorale unitario per tutte le comunità interessate. In ogni caso, le singole parrocchie integranti il raggruppamento, poiché conservano personalità e capacità giuridica, devono mantenere il proprio Consiglio per gli Affari Economici[78].

60. Al fine di valorizzare un’azione evangelizzatrice d’insieme e una cura pastorale più efficace, è opportuno che si costituiscano servizi pastorali comuni per determinati ambiti (ad esempio, catechesi, carità, pastorale giovanile o familiare) per le parrocchie del raggruppamento, con la partecipazione di tutte le componenti del Popolo di Dio, chierici, consacrati e fedeli laici.

VII.d. Zona pastorale

61. Se più “unità pastorali” possono costituire un vicariato foraneo, allo stesso modo, soprattutto nelle diocesi territorialmente più estese, diversi vicariati foranei, sentito il Consiglio presbiterale[79], possono essere riuniti dal Vescovo in “distretti” o “zone pastorali”[80], sotto la guida di un vicario episcopale[81] avente potestà esecutiva ordinaria per l’amministrazione pastorale della zona a nome del Vescovo diocesano, sotto la sua autorità e in comunione con lui, oltre alle speciali facoltà che questi voglia attribuirgli caso per caso.

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