Aborto, diritto umano? Dov’è il diritto umano del nascituro?
Quando si parla di aborto la maggior parte delle persone focalizza l’attenzione sul diritto di una donna di essere padrona del proprio corpo e di poter avere il potere di decidere anche della nuova vita che porta in grembo.
Un assunto sociale e civile riconosciuto afferma che la libertà dell’uno finisce dove inizia quella dell’altra. E se questo è vero è altrettanto vero che la libertà di una donna finisce lì dove inizia, la libertà del nascituro di poter avere la possibilità di nascere.
Ad avvalorare questa ipotesi sociale c’è anche una normativa che riconosce il valore della vita sin dal suo inizio ossia sin dal suo concepimento.
La legge 22 maggio 1978, n. 194 (GU n. 140 del 22-5-1978) che contiene le norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, all’art. 1 afferma: “Lo Stato garantisce il diritto alla procreazione cosciente e responsabile, riconosce il valore sociale della maternità e tutela la vita umana dal suo inizio.”
Sorge a questo punto spontanea la domanda “Dove inizia la vita?”. Dovrebbe, “teoricamente” essere scientificamente provato che la vita inizia fin dal suo concepimento. E se la vita inizia nel momento in cui quella vita è concepita, chi si può arrogare il diritto di sopprimerla come se nulla fosse, come se si trattasse di un vestito o di un gioiello che non mi piace? Vale così poco la vita umana? Ognuno di noi, nessuno escluso, è il frutto di un “non aborto”.
Anche nella legge 19 Febbraio 2004, n. 40 contenente le norme in materia di procreazione medicalmente assistita, il legislatore ha deciso di tutelare l’inizio della vita come se fosse vita. Il concepito è inteso e definito quale altro soggetto, i cui diritti e interessi devono essere considerati e bilanciati. Infatti l’art. 1 (e quindi proprio tra i principi a cui far riferimento in caso di dubbi di applicazione della normativa) afferma: “Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.”
Persino a livello patrimoniale in capo al nascituro sono riconosciuti determinati diritti. Infatti, il codice civile definisce il concepito come un soggetto giuridico in materia di successione e di donazione. L’art. 462 del Codice Civile dispone: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. L’art. 784 del codice civile afferma: La donazione può essere fatta anche a favore di chi è soltanto concepito, ovvero a favore dei figli di una determinata persona vivente al tempo della donazione, benché non ancora concepiti”
Persino Wikipedia afferma: “Il diritto alla vita è una branca dei diritti umani e rappresenta uno dei diritti inalienabili che ogni essere umano possiede.” E il nascituro fino a prova contraria è perfettamente definibile come un “essere umano”!