Economia parrocchiale con zelo evangelizzatore e spirito missionario
L’ Istruzione “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” (per brevità “l’Istruzione”) è stata promulgata lo scorso 29 giugno. (Leggi).
- Introduzione (Leggi)
- I. capitolo: “La conversione pastorale“ (leggi)
- II. La parrocchia nel contesto contemporaneo (leggi)
- III. Il valore della parrocchia oggi (leggi)
- IV. La missione, criterio guida per il rinnovamento – prima parte (leggi) – seconda parte (leggi)
- V. “Comunità di comunità”: la parrocchia inclusiva, evangelizzatrice e attenta ai poveri (leggi)
- VI. Dalla conversione delle persone a quella delle strutture (leggi)
- VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi (leggi)
- VII.a. Come procedere all’erezione di un raggruppamento di parrocchie (leggi)
- VII. La Parrocchia e le altre ripartizioni interne alla diocesi(b,c,d,e) (leggi)
- VIII. Forme ordinarie e straordinarie di affidamento della cura pastorale della comunità parrocchiale (leggi)
- IX. Incarichi e ministeri parrocchiali (leggi)
Di seguito il testo integrale del decimo e dell’undicesimo capitolo. Tutto anche questi aspetti sono stati pensati in chiave missionaria ed evangelizzatrice.
X. Gli organismi di corresponsabilità ecclesiale
X.a. Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici
101. La gestione dei beni di cui ogni parrocchia in diversa misura dispone è un ambito importante di evangelizzazione e di testimonianza evangelica, di fronte alla Chiesa e alla società civile, in quanto, come ha ricordato Papa Francesco, «tutti i beni che abbiamo, il Signore ce li dà per far andare avanti il mondo, per far andare avanti l’umanità, per aiutare gli altri»[154]. Il parroco, quindi, non può e non deve restare solo in tale compito[155], ma è necessario che sia assistito da collaboratori per amministrare i beni della Chiesa innanzitutto con zelo evangelizzatore e spirito missionario[156].
102. Per tale ragione, in ogni parrocchia deve necessariamente essere costituito il Consiglio per gli Affari Economici, organismo consultivo, presieduto dal parroco e formato da almeno altri tre fedeli[157]; il numero minimo di tre è necessario perché si possa considerare “collegiale” tale Consiglio; giova ricordare che il parroco non è compreso tra i membri del Consiglio per gli Affari Economici, ma lo presiede.
103. In assenza di norme specifiche date dal Vescovo diocesano, sarà il parroco a determinare il numero dei membri del Consiglio, in rapporto alle dimensioni della parrocchia, e se essi debbano essere da lui nominati, o piuttosto eletti dalla comunità parrocchiale.
I membri di tale consiglio, non necessariamente appartenenti alla parrocchia stessa, devono essere di provata buona fama, nonché esperti in questioni economiche e giuridiche[158], tali da poter rendere un servizio effettivo e competente, in modo che il Consiglio non sia costituito solo formalmente.
104. Infine, a meno che il Vescovo diocesano non abbia disposto altrimenti, osservate la dovuta prudenza, nonché eventuali norme di diritto civile, nulla vieta che la medesima persona possa essere membro del Consiglio per gli Affari Economici di più parrocchie, qualora le circostanze lo richiedano.
105. Le norme eventualmente emanate in materia da parte del Vescovo diocesano dovranno tenere conto delle situazioni specifiche delle parrocchie, come ad esempio di quelle di consistenza particolarmente modesta o di quelle facenti parte di una unità pastorale[159].
106. Il Consiglio per gli Affari Economici può svolgere un ruolo di particolare importanza nel far crescere, all’interno delle comunità parrocchiali, la cultura della corresponsabilità, della trasparenza amministrativa e del sovvenire alle necessità della Chiesa. In modo particolare, la trasparenza va intesa non solo come formale presentazione di dati, ma piuttosto come doverosa informazione della comunità, e proficua opportunità per un suo coinvolgimento formativo. Si tratta di un modus agendi imprescindibile per la credibilità della Chiesa, soprattutto dove questa si trova ad avere beni significativi da amministrare.
107. Ordinariamente, l’obiettivo della trasparenza può essere conseguito pubblicando il rendiconto annuale che deve essere prima presentato all’Ordinario del luogo[160], con l’indicazione dettagliata delle entrate e delle uscite. Così, dal momento che i beni sono della parrocchia, non del parroco, che pure ne è amministratore, la comunità nel suo insieme potrà essere consapevole di come i beni sono stati amministrati, di quale sia la situazione economica della parrocchia e di quali risorse essa possa effettivamente disporre.
X.b. Il Consiglio pastorale parrocchiale
108. La vigente normativa canonica[161] lascia al Vescovo diocesano la valutazione circa l’erezione nelle parrocchie di un Consiglio pastorale, che può comunque essere considerato ordinariamente come vivamente raccomandato, come ha ricordato Papa Francesco, «Quanto sono necessari, i consigli pastorali! Un Vescovo non può guidare una diocesi senza i consigli pastorali. Un parroco non può guidare la parrocchia senza i consigli pastorali»[162].
L’elasticità della norma permette comunque gli adattamenti ritenuti opportuni nelle circostanze concrete, come, ad esempio, nel caso di più parrocchie affidate a un solo parroco, o in presenza di unità pastorali: è possibile in tali casi costituire un unico Consiglio pastorale per più parrocchie.
109. Il senso teologico del Consiglio pastorale si iscrive nella realtà costitutiva della Chiesa, cioè il suo essere “Corpo di Cristo”, che genera una “spiritualità di comunione”. Nella Comunità cristiana, infatti, la diversità di carismi e ministeri che deriva dall’incorporazione al Cristo e dal dono dello Spirito, non può mai essere omologata fino a diventare «uniformità, obbligo di fare tutto insieme e tutto uguale, di pensare tutti sempre allo stesso modo»[163]. Al contrario, in virtù del sacerdozio battesimale[164], ogni fedele è stabilito per l’edificazione di tutto il Corpo e, al contempo, l’insieme del Popolo di Dio, nella reciproca corresponsabilità dei suoi membri, partecipa della missione della Chiesa, cioè discerne nella storia i segni della presenza di Dio e diventa testimone del Suo Regno[165].
110. Lungi dall’essere un semplice organismo burocratico, dunque, il Consiglio pastorale mette in rilievo e realizza la centralità del Popolo di Dio come soggetto e protagonista attivo della missione evangelizzatrice, in virtù del fatto che ogni fedele ha ricevuto i doni dello Spirito attraverso il battesimo e la cresima: «Rinascere alla vita divina nel battesimo è il primo passo; occorre poi comportarsi da figli di Dio, ossia conformarsi al Cristo che opera nella santa Chiesa, lasciandosi coinvolgere nella sua missione nel mondo. A ciò provvede l’unzione dello Spirito Santo: “senza la sua forza, nulla è nell’uomo” (cfr Sequenza di Pentecoste). […] Come tutta la vita di Gesù fu animata dallo Spirito, così pure la vita della Chiesa e di ogni suo membro sta sotto la guida del medesimo Spirito»[166].
Alla luce di questa visione di fondo, si possono ricordare le parole di S. Paolo VI secondo il quale «È compito del Consiglio Pastorale studiare, esaminare tutto ciò che concerne le attività pastorali, e proporre quindi conclusioni pratiche, al fine di promuovere la conformità della vita e dell’azione del Popolo di Dio con il Vangelo»[167], nella consapevolezza che, come ha ricordato Papa Francesco, il fine di tale Consiglio «non sarà principalmente l’organizzazione ecclesiale, bensì il sogno missionario di arrivare a tutti»[168].
111. Il Consiglio pastorale è un organismo consultivo, retto dalle norme stabilite dal Vescovo diocesano, per definirne i criteri di composizione, le modalità di elezione dei membri, gli obiettivi e il modo di funzionamento[169]. In ogni caso, per non snaturare l’indole di tale Consiglio è bene evitare di definirlo “team” o “équipe”, vale a dire in termini non idonei a esprimere correttamente il rapporto ecclesiale e canonico tra il parroco e gli altri fedeli.
112. Nel rispetto delle relative norme diocesane, è necessario che il Consiglio pastorale sia effettivamente rappresentativo della comunità della quale è espressione in tutte le sue componenti (presbiteri, diaconi, consacrati e laici). Esso costituisce un ambito specifico in cui i fedeli possono esercitare il loro diritto-dovere di esprimere il proprio pensiero ai pastori e comunicarlo anche agli altri fedeli, circa il bene della comunità parrocchiale[170].
La funzione principale del Consiglio Pastorale Parrocchiale sta pertanto nel ricercare e studiare proposte pratiche in ordine alle iniziative pastorali e caritative che riguardano la parrocchia, in sintonia con il cammino della diocesi.
113. Il Consiglio Pastorale Parrocchiale «ha solamente voto consultivo»[171], nel senso che le sue proposte devono essere accolte favorevolmente dal parroco per diventare operative. Il parroco poi è tenuto a considerare attentamente le indicazioni del Consiglio Pastorale, specie se espresse all’unanimità, in un processo di comune discernimento.
Perché il servizio del Consiglio pastorale possa essere efficace e proficuo, occorre evitare due estremi: da una parte, quello del parroco che si limita a presentare al Consiglio pastorale decisioni già prese, o senza debita informazione previa, oppure che lo convoca di rado solo pro forma; dall’altra, quello di un Consiglio in cui il parroco è solo uno dei membri, privato di fatto del suo ruolo di pastore e guida della comunità[172].
114. Infine, è ritenuto conveniente che, per quanto possibile, il Consiglio pastorale sia composto per lo più da coloro che hanno effettive responsabilità nella vita pastorale della parrocchia, o che in essa sono concretamente impegnati, al fine di evitare che le riunioni si trasformino in uno scambio di idee astratte, che non tengono conto della vita reale della comunità, con le sue risorse e problematicità.
X.c. Altre forme di corresponsabilità nella cura pastorale
115. Quando una comunità di fedeli non può essere eretta come parrocchia o quasi-parrocchia[173], il Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale[174], provvederà in altro modo alla sua cura pastorale[175], valutando ad esempio la possibilità di stabilire centri pastorali, dipendenti dal parroco del luogo, come “stazioni missionarie” per promuovere l’evangelizzazione e la carità. In tali casi, occorre dotare tale centro pastorale di una chiesa idonea o di un oratorio[176] e creare una normativa diocesana di riferimento per le sue attività, in modo che esse siano coordinate e complementari rispetto a quelle della parrocchia.
116. I centri così definiti, che in alcune diocesi sono chiamati “diaconie”, potranno essere affidati – ove possibile – a un vicario parrocchiale, o anche, in special modo, a uno o più diaconi permanenti, che ne abbiano la responsabilità e li gestiscano eventualmente insieme alle loro famiglie, sotto la responsabilità del parroco.
117. Tali centri potranno divenire avamposti missionari e strumenti di prossimità, soprattutto nelle parrocchie con un territorio molto esteso, in modo da assicurare momenti di preghiera e adorazione eucaristica, catechesi e altre attività a beneficio dei fedeli, in special modo quelle relative alla carità verso i poveri e i bisognosi e alla cura degli ammalati, sollecitando la collaborazione di consacrati e laici, nonché di ogni persona di buona volontà.
Tramite il parroco e gli altri presbiteri della comunità, sarà cura dei responsabili del centro pastorale garantire la celebrazione quanto più possibile frequente dei Sacramenti, soprattutto della Santa Messa e della Riconciliazione.
XI. Offerte per la celebrazione dei Sacramenti
118. Un tema connesso alla vita delle parrocchie e alla loro missione evangelizzatrice è quello dell’offerta data per la celebrazione della S. Messa, destinata al sacerdote celebrante, e degli altri sacramenti, che spetta invece alla parrocchia[177]. Si tratta di un’offerta che, per sua natura, deve essere un atto libero da parte dell’offerente, lasciato alla sua coscienza e al suo senso di responsabilità ecclesiale, non un “prezzo da pagare” o una “tassa da esigere”, come se si trattasse di una sorta di “imposta sui sacramenti”. Infatti, con l’offerta per la Santa Messa, «i fedeli […] contribuiscono al bene della Chiesa e […] partecipano della sua sollecitudine per il sostentamento dei ministri e delle opere»[178].
119. In tal senso, si rivela importante l’opera di sensibilizzazione dei fedeli, perché contribuiscano volentieri alle necessità della parrocchia, che sono “cosa loro” e di cui è bene che imparino spontaneamente a prendersi cura, in special modo in quei Paesi dove l’offerta della Santa Messa è ancora l’unica fonte di sostentamento per i sacerdoti e anche di risorse per l’evangelizzazione.
120. La suddetta sensibilizzazione potrà procedere tanto più efficacemente quanto più i presbiteri da parte loro offriranno esempi “virtuosi” nell’uso del denaro, sia con uno stile di vita sobrio e senza eccessi sul piano personale, che con una gestione dei beni parrocchiali trasparente e commisurata non su “progetti” del parroco o di un gruppo ristretto di persone, magari buoni, ma astratti, bensì sui reali bisogni dei fedeli, soprattutto i più poveri e bisognosi.
121. In ogni caso, «dall’offerta delle Messe deve essere assolutamente tenuta lontana anche l’apparenza di contrattazione o di commercio»[179], tenuto conto che «è vivamente raccomandato ai sacerdoti di celebrare la Messa per le intenzioni dei fedeli, soprattutto dei più poveri, anche senza ricevere alcuna offerta»[180].
Tra gli strumenti che possono consentire il raggiungimento di tale fine, si può pensare alla raccolta delle offerte in modo anonimo, così che ciascuno si senta libero di donare ciò che può, o che ritiene giusto, senza sentirsi in dovere di corrispondere a un’attesa o a un prezzo.